1. I crediti d'imposta di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge possono essere fruiti in un'unica soluzione o dilazionati per un periodo di cinque anni a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui all'articolo 9 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge. Tali crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con i finanziamenti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente le spese di produzione della copia campione e le spese di distribuzione nazionale del film.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione degli articoli 5 e 6, nonché del presente articolo.